Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori
L’accesso civico generalizzato previsto dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. n.33, con le modifiche attuate dal DLgs n.97/2016, riguarda i dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, e ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico. E' esercitabile da chiunque, senza limitazioni in merito alla legittimazione soggettiva e non deve essere motivato.
L’Istituto dell’accesso civico generalizzato: i limiti
I limiti all’esercizio dell’accesso civico generalizzato sono fissati dal legislatore. Tali limiti sono dettati, da un lato, a tutela d’interessi pubblici e, dall’altro, per evitare pregiudizi a interessi privati.
Gli interessi pubblici che giustificano il rigetto della richiesta di accesso civico generalizzato sono i seguenti:
- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
Gli interessi privati che devono essere tutelati con il rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato sono i seguenti:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Si deve, inoltre, aggiungere l’esclusione nei casi di segreto di stato e negli altri casi di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e cioè:
- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
E’, inoltre, fissato il principio per cui se nel documento vi sono solamente alcune parti interessate dal diniego del diritto di accesso, “deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti”.
E’, altresì, stabilito il principio per cui questi vincoli “si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata, in relazione alla natura del dato”. L 'accesso civico non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Le modalità per assicurare l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato
L’istanza di accesso può essere presentata per iscritto, alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- All’U.O./Ufficio che detiene i dati e/o i documenti, che provvederà a fare protocollare l’istanza;
- All’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvederà ad inviare tempestivamente all’Ufficio Protocollo aziendale l’istanza;
- Al Protocollo Generale dell’Azienda Usl della Romagna, Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna;
La richiesta può essere trasmessa anche a mezzo fax al n. 0544-286595 (Ufficio Protocollo Generale sede di Ravenna) o a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL della Romagna Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna.
E’ sempre possibile inviare l’istanza con posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: azienda@pec.auslromagna.it
L’apposito modulo è scaricabile dal sito web aziendale, sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti-Accesso civico.
L’oggetto dovrà essere esplicitato nel seguente modo: “ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)”.
Il diritto di accesso civico è gratuito “salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”.
E’ fissato il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento. Il Responsabile dell’U.O. che detiene detiene i dati e le informazioni richieste ne darà riscontro, con comunicazione indirizzata ai richiedenti e agli eventuali controinteressati; riscontro che deve essere motivato in caso di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso.
MOD. 3 Istanza di Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)
Il diritto di accesso civico è gratuito “salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”.
E’ fissato il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento. La struttura che detiene i dati e le informazioni richieste ne darà riscontro, con comunicazione indirizzata ai richiedenti e agli eventuali contro interessati; riscontro che deve essere motivato in caso di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso.
Nell’esercizio del diritto di accesso generalizzato occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei contro interessati. Questi ultimi sono le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art. 5 bis, comma 2 del D. Lgs. n.33/13:
- protezione dei dati personali in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso estensivo ex art. 15 della Costituzione;
- interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il Responsabile dell’U.O. che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso generalizzato, competente a trattare l’istanza, deve individuare preliminarmente eventuali controinteressati, ai quali deve dare comunicazione dell’istanza di accesso civico generalizzato mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
I controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione, per presentare una “motivata opposizione”. In questo caso, a decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla loro eventuale opposizione. Decorso tale termine, il Responsabile dell’U.O. competente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
In caso di accoglimento della richiesta, nonostante l’opposizione del controinteressato, il Responsabile dell’U.O. competente dà comunicazione al controinteressato e trasmette i dati o i documenti richiesti, al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, da parte del controinteressato.
Richiesta di riesame e tutela giurisdizionale
Il richiedente, nei casi di diniego, anche parziale, della richiesta di accesso generalizzato o di mancanza di risposta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che provvede entro 20 giorni. Questi deve sentire il Garante della privacy nei casi di rigetto motivato dalla esigenza di tutela della sicurezza pubblica.
Avverso la decisione dell’Azienda USL della Romagna o, in caso di riesame, avverso la decisione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente l’accesso civico generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.